E’ entrata in vigore ieri la norma che sanziona pesantemente l’esercizio abusivo della professione di mediatore, attraverso la modifica dell’art. 348 del codice penale.
L’abusivismo professionale viene sanzionato e si fa riferimento esplicito anche all’attività di agente immobiliare.
Già alla prima violazione il trasgressore potrà essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, una multa da 10 mila a 50 mila euro e con varie pene accessorie che vanno dalla confisca degli strumenti utilizzati per l’esercizio della professione abusiva, alla segnalazione al competente Albo, Ordine o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata.
L’agente immobiliare, come ogni altro mediatore, è tenuto all’iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (Rea), istituito presso le Camere di Commercio e per potersi iscrivere alla Camera di Commercio e svolgere la professione, deve possedere dei requisti morali e professionali: assenza di condanne per determinati reati; non deve essere stato sottoposto a provvedimenti antimafia; non deve aver mai dichiarato fallimento o essere stato dichiarato fallito; non deve essere stato inabilitato allo svolgimento della professione di agente immobiliare; deve avere conseguito un diploma di scuola superiore; deve avere frequentato un corso di formazione specifico per diventare agente immobiliare; deve avere superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale; deve aver stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni che possa causare alle parti e ai terzi per sue negligenze o errori professionali. Polizza che copre anche i suoi dipendenti e tutti coloro che svolgono l’attività di mediazione per conto della sua società di intermediazione immobiliare.
Il trasgressore potrà essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, una multa da 10 mila a 50 mila euro e con varie pene accessorie che vanno dalla confisca degli strumenti utilizzati per l’esercizio della professione abusiva, alla segnalazione al competente Albo, Ordine o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata.

